Cosa è cambiato per il fotovoltaico dopo la finanziaria 2008
Uno Rinnovabile on 12 novembre 2009
Anche dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2008, il cosiddetto “Conto Energia”, o meglio, il Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2007, rimane l’unico meccanismo di incentivazione del fotovoltaico; si può optare per il meccanismo dei certificati verdi solo per gli impianti fotovoltaici che hanno presentato la richiesta di autorizzazione unica entro la data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 (31/12/2007).
Il DM sopra citato, garantisce per un periodo ventennale ai Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore ad 1 kW entrati in esercizio a partire dal 1° Gennaio 2009, una tariffa incentivante articolata secondo i valori (€/kWh) riportati in Tabella 5. I valori riportati sono validi per gli impianti che sono stati e saranno allacciati alla rete nell’anno 2009. Dette tariffe saranno ridotte di un 2% per gli impianti che saranno allacciati alla rete nel 2010 e dovranno poi essere ridefinite per gli anni 2011 e successivi.

Rispetto a quanto ormai noto anche in passato, in data 17 Novembre 2008, con Delibera 161/08, L’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) ha esteso il regime di incentivazione anche ad impianti fotovoltaici costituiti da più sezioni con diverse caratteristiche di integrazione architettonica, fermo restando che il Soggetto Responsabile sia unico e che ciascuna sezione d’impianto sia dotata di una propria apparecchiatura di misura (in precedenza si riconosceva all’impianto nel suo insieme la tariffa incentivante minore). Nel momento in cui viene richiesta la tariffa incentivante per la prima sezione dell’impianto, dovrà essere specificato anche il numero totale di sezioni di cui l’impianto sarà composto e la sua potenza nominale complessiva. Ovviamente anche il parallelo alla rete potrà essere fatto in tempi distinti per ciascuna sezione, nel rispetto del limite massimo di due anni dalla data di entrata in esercizio della prima.
Ulteriore novità è stata introdotta il 2 Marzo 2009, in occasione dell’emanazione di un decreto esplicativo in cui viene sottolineato che hanno diritto alle tariffe incentivanti anche impianti in cui siano utilizzati componenti precedentemente utilizzati in altri impianti purchè questi, non abbiano avuto accesso ad altri incentivi.
Tutti gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dal soggetto responsabile, aggiungono ulteriori benefici economici a quelli derivanti dalla tariffa incentivante; essi sono:
- autoconsumo (parziale o totale);
- scambio sul posto con la rete elettrica;
- cessione in rete dell’energia non consumata.
Per la precisione, la cessione in rete e lo scambio sul posto sono fra loro alternativi, infatti il soggetto responsabile deve optare per una delle sue opzioni in sede di domanda di connessione, ossia prima della realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
I benefici derivanti dall’autoconsumo sono più che ovvi: la quota parte di energia consumata, non viene prelevata dalla rete provvedendo così a ridurre i costi in fattura elettrica del soggetto responsabile
Lo scambio sul posto, permette di valorizzare l’energia prodotta in eccedenza secondo le modalità accennate al paragrafo precedente; mentre la cessione in rete dell’energia in eccesso o di tutta l’energia prodotta aggiunge un’entrata in moneta che si assomma a quella percepita come incentivo, a sua volta percepito su tutta l’energia prodotta.
La vendita dell’energia prodotta può avvenire sia direttamente che indirettamente. Nel primo caso si parla di vendita indiretta poiché, ai sensi della Delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l’energia immessa in rete è il GSE: a tal fine il soggetto Responsabile dell’impianto stipula con lo stesso GSE una convenzione di ritiro dedicato, indipendentemente dalla rete alla quale l’impianto è connesso. Al momento della stipula, il produttore deve specificare se desidera che il valore dell’energia immessa in rete venga quantificato in base al prezzo orario zonale oppure se desidera essere retribuito in base ai prezzi minimi garantiti (riportati nell’esempio di Tabella 4) che vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kWh immessi su base annua. Ulteriori dettagli sulla valorizzazione dell’energia immessa in rete sono reperibili sulla “Guida al Conto Energia – edizione n.3 Marzo 2009” redatta dal GSE ed all’art. 6 della Delibera AEEG 280/07.
Per l’energia eccedente i 2.000.000 di kWh annui il prezzo è pari a quello di cessione dall’Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato.
La vendita “diretta” dell’energia può avvenire invece attraverso la vendita in borsa, previa iscrizione del produttore al mercato dell’energia elettrica, o ad un grossista ed è caratterizzata non solo da costi di accesso piuttosto elevati ma anche da una complessità non indifferente, che la rende quindi sensatamente attuabile solo nel caso di grandi impianti di produzione.
Incentivi “dedicati” per le strutture pubbliche
Un importante novità introdotta dalla Finanziaria 2008 riguarda le strutture pubbliche: se il Soggetto Responsabile di un impianto è un Ente Locale, indipendentemente dalle caratteristiche architettoniche dell’installazione, a detto impianto sarà riconosciuta la tariffa incentivante massima, ossia quella che spetta agli impianti integrati architettonicamente.
Ulteriori facilitazioni sono previste per le scuole, sia pubbliche che private, e per le strutture sanitarie pubbliche: si tratta infatti degli unici soggetti aventi diritto agli incentivi previsti dal Conto Energia anche qualora per la realizzazione dell’impianto abbiano ricevuto contributi a fondo perduto in misura superiore al 20% dell’investimento.
Bibliografia
- GSE “Guida al Conto Energia – edizione n.3 Marzo 2009”
- Decreto Ministeriale 2 Marzo 2009;
- Delibera AEEG 10/09;- Delibera AEEG 1/09;
- Delibera AEEG 74/08
- Decreto Ministeriale 18 Dicembre 2008;
- Delibera AEEG 161/08;
- D. Lgs. 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008);
- D. Lgs. 27 Dicembre2006 n. 29 (Finanziaria 2007);
- Legge 29 novembre 2007 n°222;
- Delibera AEEG 280/07;
- Delibera AEEG 90/07;
- Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (Conto Energia);
- Delibera AEEG 28/06;
- D. Lgs. 79/99 (Decreto Bersani).
