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Cosa è cambiato per il fotovoltaico dopo la finanziaria 2008

Anche dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2008, il cosiddetto “Conto Energia”, o meglio, il Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2007, rimane l’unico meccanismo di incentivazione del fotovoltaico; si può optare per il meccanismo dei certificati verdi solo per gli impianti fotovoltaici che hanno presentato la richiesta di autorizzazione unica entro la data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 (31/12/2007).

Il DM sopra citato, garantisce per un periodo ventennale ai Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore ad 1 kW entrati in esercizio a partire dal 1° Gennaio 2009, una tariffa incentivante articolata secondo i valori (€/kWh) riportati in Tabella 5. I valori riportati sono validi per gli impianti che sono stati e saranno allacciati alla rete nell’anno 2009. Dette tariffe saranno ridotte di un 2% per gli impianti che saranno allacciati alla rete nel 2010 e dovranno poi essere ridefinite per gli anni 2011 e successivi.

Valori tariffe incentivanti

Rispetto a quanto ormai noto anche in passato, in data 17 Novembre 2008, con Delibera 161/08, L’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) ha esteso il regime di incentivazione anche ad impianti fotovoltaici costituiti da più sezioni con diverse caratteristiche di integrazione architettonica, fermo restando che il Soggetto Responsabile sia unico e che ciascuna sezione d’impianto sia dotata di una propria apparecchiatura di misura (in precedenza si riconosceva all’impianto nel suo insieme la tariffa incentivante minore). Nel momento in cui viene richiesta la tariffa incentivante per la prima sezione dell’impianto, dovrà essere specificato anche il numero totale di sezioni di cui l’impianto sarà composto e la sua potenza nominale complessiva. Ovviamente anche il parallelo alla rete potrà essere fatto in tempi distinti per ciascuna sezione, nel rispetto del limite massimo di due anni dalla data di entrata in esercizio della prima.

Ulteriore novità è stata introdotta il 2 Marzo 2009, in occasione dell’emanazione di un decreto esplicativo in cui viene sottolineato che hanno diritto alle tariffe incentivanti anche impianti in cui siano utilizzati componenti precedentemente utilizzati in altri impianti purchè questi, non abbiano avuto accesso ad altri incentivi.

Tutti gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dal soggetto responsabile, aggiungono ulteriori benefici economici a quelli derivanti dalla tariffa incentivante; essi sono:

  • autoconsumo (parziale o totale);
  • scambio sul posto con la rete elettrica;
  • cessione in rete dell’energia non consumata.

Per la precisione, la cessione in rete e lo scambio sul posto sono fra loro alternativi, infatti il soggetto responsabile deve optare per una delle sue opzioni in sede di domanda di connessione, ossia prima della realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

I benefici derivanti dall’autoconsumo sono più che ovvi: la quota parte di energia consumata, non viene prelevata dalla rete provvedendo così a ridurre i costi in fattura elettrica del soggetto responsabile

Lo scambio sul posto, permette di valorizzare l’energia prodotta in eccedenza secondo le modalità accennate al paragrafo precedente; mentre la cessione in rete dell’energia in eccesso o di tutta l’energia prodotta aggiunge un’entrata in moneta che si assomma a quella percepita come incentivo, a sua volta percepito su tutta l’energia prodotta.

La vendita dell’energia prodotta può avvenire sia direttamente che indirettamente. Nel primo caso si parla di vendita indiretta poiché, ai sensi della Delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l’energia immessa in rete è il GSE: a tal fine il soggetto Responsabile dell’impianto stipula con lo stesso GSE una convenzione di ritiro dedicato, indipendentemente dalla rete alla quale l’impianto è connesso. Al momento della stipula, il produttore deve specificare se desidera che il valore dell’energia immessa in rete venga quantificato in base al prezzo orario zonale oppure se desidera essere retribuito in base ai prezzi minimi garantiti (riportati nell’esempio di Tabella 4) che vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kWh immessi su base annua. Ulteriori dettagli sulla valorizzazione dell’energia immessa in rete sono reperibili sulla “Guida al Conto Energia – edizione n.3 Marzo 2009” redatta dal GSE ed all’art. 6 della Delibera AEEG 280/07.

Per l’energia eccedente i 2.000.000 di kWh annui il prezzo è pari a quello di cessione dall’Acquirente Unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato.

La vendita “diretta” dell’energia può avvenire invece attraverso la vendita in borsa, previa iscrizione del produttore al mercato dell’energia elettrica, o ad un grossista ed è caratterizzata non solo da costi di accesso piuttosto elevati ma anche da una complessità non indifferente, che la rende quindi sensatamente attuabile solo nel caso di grandi impianti di produzione.

Incentivi “dedicati” per le strutture pubbliche

Un importante novità introdotta dalla Finanziaria 2008 riguarda le strutture pubbliche: se il Soggetto Responsabile di un impianto è un Ente Locale, indipendentemente dalle caratteristiche architettoniche dell’installazione, a detto impianto sarà riconosciuta la tariffa incentivante massima, ossia quella che spetta agli impianti integrati architettonicamente.

Ulteriori facilitazioni sono previste per le scuole, sia pubbliche che private, e per le strutture sanitarie pubbliche: si tratta infatti degli unici soggetti aventi diritto agli incentivi previsti dal Conto Energia anche qualora per la realizzazione dell’impianto abbiano ricevuto contributi a fondo perduto in misura superiore al 20% dell’investimento.

Bibliografia

-       GSE “Guida al Conto Energia – edizione n.3 Marzo 2009”
-       Decreto Ministeriale 2 Marzo 2009;
-       Delibera AEEG 10/09;-       Delibera AEEG 1/09;
-       Delibera AEEG 74/08
-       Decreto Ministeriale 18 Dicembre 2008;
-       Delibera AEEG 161/08;
-       D. Lgs. 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008);
-       D. Lgs. 27 Dicembre2006 n. 29 (Finanziaria 2007);
-       Legge 29 novembre 2007 n°222;
-       Delibera AEEG 280/07;
-       Delibera AEEG 90/07;
-       Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (Conto Energia);
-       Delibera AEEG 28/06;
-       D. Lgs. 79/99 (Decreto Bersani).

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Produzione di Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili – I Certificati Verdi (CV)

Il meccanismo di incentivazione dei certificati verdi, è stato profondamente modificato per mezzo dei dispositivi allegati della Legge Finanziaria 2008 che hanno incrementato il periodo di accesso agli incentivi da 12 a 15 anni per gli impianti che generano energia elettrica da fonte rinnovabile, purché siano entrati in esercizio in data successiva al 31 Dicembre 2007 e siano oggetto di: nuova costruzione, rifacimento o potenziamento. In aggiunta, per questi impianti, l’entità dell’incentivo erogato diventa pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili in MWh, moltiplicata per un coefficiente diverso da fonte a fonte secondo quanto indicato in Tabella 1.

Certificati Verdi

Il dispositivo di legge prevede, inoltre, che il valore dei coefficienti moltiplicativi riportati in tabella possa essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Questo aspetto è molto significativo dal momento che le tecnologia associate alle rinnovabili comportano continue modifiche al costo del kWh prodotto. Dal momento poi che la dinamica dei costi si differenzia fra una fonte rinnovabile e l’altra, il meccanismo dei coefficienti, permette un aggiornamento in tempo reale della situazione e può, se gestito correttamente, evitare che si incentivino in modo eccessivo fonti rinnovabili che producono energia a costi inferiori rispetto ad altre.

Ad oggi, il certificato verde, di valore unitario pari a 1MWh, è emesso dal GSE, su richiesta del produttore, secondo due modalità:
- a consuntivo, relativamente all’energia elettrica incentivata relativa all’anno precedente;

- a preventivo, in base alla producibilità attesa dall’impianto risultante dai dati di qualificazione dello stesso come impianto alimentato a fonti rinnovabili (solo nei primi due anni di esercizio) o dai dati storici di produzione già disponibili (negli anni successivi)

A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh ed aggiornabile ogni tre anni, ed il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per l’anno precedente che, per il 2008 è risultato pari a 91,34 €/MWh (delibera ARG/elt n. 10/09).

Con comunicato del 3/02/09, il GSE ha reso noto il prezzo di offerta dei propri certificati verdi (CV) per l’anno 2009; tale prezzo è ovviamente pari a 88,66 €/MWh, al netto di IVA.

In Tabella 3 si riporta l’andamento nel tempo del valore dei certificati verdi.

Per garantire una graduale transizione dal precedente meccanismo di incentivazione, è stato stabilito che, per il triennio 2009-2011, il GSE ritiri, su richiesta del detentore, che deve essere inoltrata entro il 31 Marzo di ogni anno del triennio, i certificati verdi rilasciati per le produzioni riferite agli anni fino a tutto il 2010, infatti i certificati verdi hanno validità triennale. Il prezzo di ritiro è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro che, ad esempio, per il triennio 2006-2008 risulta essere di 98 €/MWh.

Un discorso a parte, deve essere fatto per quanto riguarda l’energia elettrica prodotta da biomassa da filiera.

Ad oggi si è ancora in attesa del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, attraverso cui sarà possibile definire in maniera univoca se la biomassa utilizzata in un impianto per la produzione di energia elettrica è classificabile come biomassa da filiera ai fini dell’incentivazione.

In questo periodo di transizione, il GSE applicherà all’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse da filiera, così come definite nel DM 18 Dicembre 2008, il coefficiente moltiplicativo di 1,1 per i certificati verdi e la tariffa di 0,22 €/kWh in caso di tariffa onnicomprensiva.

In seguito all’emanazione del decreto di cui sopra, il GSE procederà in entrambi i casi al conguaglio per tutti quegli impianti che dimostreranno la rispondenza delle biomasse utilizzate alle disposizioni del decreto stesso.

Andamento prezzi dei Certificati Verdi

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